Bollo auto: cartella prescritta in 5 anni!!!

Data
28 agosto 2017

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Depositata, pochi gironi fa, la sentenza della Cassazione n 20425/2017 con la quale si è stabilito che anche per le tasse automobilistiche vale la pronuncia delle Sezioni Unite n 23397/2017: esclusa la prescrizione decennale per i pagamenti di cartelle relative a contributi previdenziali. Questa l’esclusione di prescrizione decennale, come stabilito dalla Cassazione, oggi vale anche per la tassa automobilistica.

La durata di ben 10 anni per la prescrizione del pagamento delle cartelle relative alla tassa automobilistica, era in essere in base ad un’interpretazioni delle Regioni che per recuperare somme non riscosse a lungo termine, facevano valere la teoria della prescrizione decennale.

Il procedimento adottato era semplice: quando una Regione notifica un avviso di accertamento tempestivamente (cioè entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello cui si riferisce la somma contestata) e il destinatario non lo impugna né paga quanto richiesto, la successiva cartella di pagamento può essere notificata entro dieci anni invece dei cinque anni che solitamente si ritenevano essere il termine applicabile in casi del genere.

La questione giuridica ruotava intorno all’interpretazione dell’articolo 2946 del codice civile ( relativo al credito erariale ) e vedeva, per la prescrizione, la contrapposizione   delle ” obbligazioni autonome ” e le ” obbligazioni periodiche”.

La tassa automobilistica è stata considerata un’obbligazione autonoma in quanto il debito tributario va calcolata anno per anno!!!

Quindi per la tassa automobilistica la prescrizione sarà di 3 anni e la prescrizione per la relativa cartella esattoriale sarà di 5 anni.

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