Cassazione, pirata della strada anche chi fugge e poi ci ripensa…

Data
24 settembre 2018

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Il “pirata della strada” resta tale anche se, dopo essersi allontanato dal luogo dell’incidente, ha un ripensamento, decidendo di farsi di identificare dalla polizia. Lo ha stabilito la quarta sezione penale della Cassazione (sentenza n.22795), secondo quanto riferisce il portale dei sostenitori e degli amici della Polizia stradale, Asaps.

La Suprema Corte ha in particolare esaminato il caso di un incidente a Lecce, in cui un automobilista che aveva investito un ragazzino, procurandogli ferite guaribili in 15 giorni, si era dato alla fuga e successivamente si era presentato alla polizia.

Fuggire dal luogo del sinistro, e decidere di comparire dopo, secondo la Cassazione, non basta: «infatti, la finalità della norma, oltre che consentire l’identificazione delle persone coinvolte, è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente».

In caso di incidente, ribadisce la Suprema Corte, «occorre farsi identificare immediatamente, contribuire alla ricostruzione del sinistro, assicurarsi che gli infortunati vengano soccorsi. E questo vale a prescindere che ci siano più o meno dei feriti».

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