Cinture di sicurezza: obbligo e conseguenze dell’omissione

Data
07 giugno 2017

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Il brevetto delle cinture di sicurezza risale al 1903, a brevettarle fu il canadese Gustave Desirè Lebeau. All’inizio le cinture di sicurezza, considerato anche l’esiguo numero di automobili in circolazione, non riscossero un grande successo, erano poco più di un’idea e solo a distanza di anni iniziò la diffusione del prodotto su vasta scala.

Oggi le cinture di sicurezza sono tra i dispositivi più importanti in materia di sicurezza stradale e automobilistica.

In Italia, il percorso legislativo  riguardante le cinture di sicurezza,  è stato abbastanza lungo; nel 1976 il governo rese obbligatori gli attacchi delle cinture e solo nel 1988  l’obbligatorietà contemplò  le cinture ( e non solo gli attacchi ) e l’uso delle stesse. L’obbligo d’uso, in base alla legge 111 del 1998,  era previsto solo per i posti anteriori dell’auto, successivamente nel 2006 l’obbligo di indossare la cintura si estese anche ai passeggeri sul divano posteriore.

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Oggi la cintura di sicurezza è un dispositivo obbligatorio in tutti i posti delle autovetture. Il Codice della strada all’articolo 172 regolamenta l’obbligo delle cinture e ne stabilisce le sanzioni.

La sanzione pecuniaria per chi non fa uso delle cinture va da € 81 a € 326, come pena accessoria la decurtazione di 5 punti dalla patente. Del mancato uso della cintura da parte di un minore è responsabile il conducente. Se l’infrazione è ripetuta per almeno 2 volte in 2 anni, alla seconda infrazione consegue anche la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Il mancato uso delle cinture di sicurezza può determinare la diminuzione del risarcimento di un  sinistro nel caso in cui venga dimostrato che la mancanza d’uso delle cinture sia stato causa di un danno maggiore di quello che si sarebbe verificato qualora le cinture fossero state regolarmente indossate.

 

Sono esentate dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza ( oltre agli appartenenti alle forze di Polizia e categorie ” simili”)  le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Sono esentate dall’obbligo anche le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza

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