Colonnina auto elettrica, posso metterla in condominio?

Data
10 settembre 2018
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La mobilità elettrica sta ancora vivendo una fase pionieristica e chi già oggi sceglie di perseguire questa via si ritrova ad affrontare tutta una serie di difficoltà non soltanto tecniche ma anche normative. Una delle questioni più spinose in questo senso riguarda coloro che abitano in condominio e non disponendo di un posto auto privato, di un garage o di un box ad uso esclusivo, devono richiedere l’installazione della colonnina in un’area comune, sia essa cortile o garage. Qualunque intervento in spazi privati (box personale) sono infatti consentiti, a patto di rispettare norme e requisiti di sicurezza e non danneggiare parti comuni, senza particolari autorizzazioni.

In effetti, fino a non troppi anni fa la questione rischiava di essere complessa in quanto mancava una regolamentazione di riferimento per determinare come chiedere e ottenere l’autorizzazione. La soluzione è arrivata con la Legge 134 del 2012 con cui è stato stabilito che il permesso deve essere comunque richiesto all’assemblea di condominio, previa presentazione di una domanda corredata da un adeguato progetto all’amministratore, e votato a maggioranza semplice in prima o seconda convocazione. In pratica, deve ricevere la maggioranza dei voti favorevoli in un’assemblea valida (in cui, cioè, siano rappresentati più della metà dei millesimi).


Attenzione però: se l’assemblea non dà il consenso non significa che la colonnina non si possa mettere, ma semplicemente che il richiedente dovrà provvedere interamente a sue spese all’installazione e alla manutenzione assicurandosi ovviamente di farlo senza danneggiare le parti comuni e creare intralci all’accessibilità. Requisiti, del resto, fondamentali per l’idoneità del progetto già citato.

Fin qui, l’iter non sembra particolarmente difficile, un problema secondario può però essere rappresentato dalla suddivisione delle spese. Chi è contrario all’installazione, perché magari non ha e non intende avere una vettura elettrica, è esente dall’obbligo di contribuire alle spese ma ovviamente non potrà fruire dell’impianto la cui proprietà e facoltà di utilizzo sarà esclusivamente di chi ha partecipato alla sua realizzazione e mantenimento. Naturalmente la posizione non è irreversibile: chi cambiasse idea e decidesse di avvalersene in un secondo momento dovrà partecipare alle spese di installazione (compreso il costo del progetto) in maniera retroattiva quindi in pratica pagare ed acquisirne una “quota”.

Con la legge 134 del 2012, e successive modifiche, sono state stabilite nuove norme in campo edilizio stabilendo anche che questi impianti possono essere realizzati in regime di esenzione dal contributo di costruzione, e dunque una prima agevolazione a cui si sono poi aggiunti gli incentivi promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

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