Guida senza patente, il Codice della Strada…

Data
22 novembre 2017

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In auto senza patente? Esistono due infrazioni: una è la guida con il documento dimenticato a casa; l’altra, ben più grave, la guida senza aver mai conseguito la licenza o con questa che è scaduta.

Il Codice della Strada italiano distingue le due situazioni, così come le sanzioni a carico delle persone che vengono fermate sul posto dalle Forze dell’ordine (Polizia locale o stradale oppure Carabinieri). Per questa infrazione, naturalmente, la constatazione è immediata; infatti non esiste la rilevazione di infrazione se non  stoppando il guidatore ( nessuna vigilanza tramite telecamere né incroci fra le informazioni di database ).

Sono tre i livelli di infrazione: patente dimenticata, guidatore super smemorato,  patente mai conseguita.

Nel primo caso ( patente dimenticata ) gioca a favore del guidatore la totale buona fede; la Polizia si collega al database  verifica se il conducente sta dicendo il vero, ossia che ha solamente dimenticato la patente a casa a o altrove: in caso positivo, fa firmare un verbale all’automobilista, che dovrà presentarsi entro una trentina di giorni (la legge non indica il termine di tempo) in una qualsiasi caserma per esibire la patente.  La multa è di 41 euro, in base all’articolo 180 del Codice della Strada, comma 1 e comma 7.

Il secondo caso ( guidatore super smemorato ) è conseguenza del primo. L’automobilista si presenta in caserma con la patente? Questione chiusa. Se invece, senza motivo, non lo fa, allora scatta una multa di 419 euro: il guidatore prima ha dimenticato di portare con sé la licenza, e poi non va neppure alla Polizia o dai Carabinieri per esibire il documento. Non finisce qui: questa patente l’automobilista dovrà presentarla, pena altre sanzioni, sempre più pesanti nel tempo.

Infine il caso più grave: patente mai conseguita. Sino al 5 febbraio 2016, la guida senza patente (mai conseguita) era reato: dal 6 febbraio 2016, non più. Scatta la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.  È stato depenalizzato il reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. Il reato c’è solo in caso di recidiva nel biennio.

La guida senza patente, perché mai conseguita, oppure con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti: multa di 5.000 euro. Più il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Siamo nel campo non dell’automobilista smemorato, ma del potenziale pirata della strada.

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