Parcheggio fai da te, illecito occupare la sede stradale con una sedia

Data
26 giugno 2018
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Nelle città, e ormai non più solo nelle grandi città, trovare parcheggio è anno dopo anno un’impresa sempre più complicata. Da questo problema in molti luoghi ne è sorto un altro, strettamente correlato, rappresentato dalla prassi di proprietari di negozi o appartamenti che collocano sedie, cassette o altri “ostacoli” a bordo strada per riservarsi il parcheggio.

Ma cosa dice la legge a proposito? È lecito occupare il suolo pubblico con oggetti di vario genere per non aver problemi a parcheggiare la propria auto? Dal punto di vista amministrativo, un simile comportamento integra una fattispecie vietata dal codice della strada: l’occupazione della sede stradale.

L’articolo 20 del codice, infatti, sancisce senza lasciare margini a dubbi che “sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione”. La sanzione prevista per chi non si adegua è quella amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 168 e 674 euro.

Occupare la sede stradale, in alcuni casi, può comportare anche conseguenze ben più pesanti e rientrare nell’area del penalmente rilevante. Il riferimento va all’articolo 633 del codice penale, che punisce, a querela della persona offesa, “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”, ovverosia chi commette il reato di invasione di terreni o edifici, prevedendo per il trasgressore la reclusione fino a due anni o la multa da centotré a milletrentadue euro.

Chiaramente, però, una condanna penale richiede un qualcosa in più rispetto al semplice posizionamento di una sedia sul manto stradale. In particolare, l’autore della condotta, per poter integrare la fattispecie di cui all’articolo 633 c.p., deve avere l’intenzione di realizzare un’occupazione che sia stabile (ad esempio i classici pali di metallo uniti da una catena).

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