Revisione patente auto: può bastare una piccola infrazione.

Data
30 maggio 2017

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Il 1° luglio del 2003 in Italia entra in vigore il meccanismo della patente a punti.

Il funzionamento del meccanismo della patente a punti è molto semplice; ad ogni patente vengono assegnati 20 punti e ad ogni infrazione ne vengono decurtati alcuni ( secondo il tipo di infrazione commessa). Il codice della strada all’articolo 126-bis regola il sistema di ” addebito ” ed ” accredito ” punti, si perchè a chi non ha mai subito decurtazioni, vengono accreditati due punti ogni due anni, fino a un massimo di 10 ( la metà per i neo patentati ).

La decurtazione va da un minimo di punti 1 ad un massimo di punti 15 ( la somma di più infrazioni commesse contemporaneamente ).

La revisione della patente è prevista all’azzeramento dei 20 punti , o in altri casi, per aver commesso infrazioni gravi che prevedono la revisione.

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I punti dalla patente vengono decurtati al conducente dell’auto e non al proprietario!!!

Esauriti i punti la patente viene sottoposta a revisione, bisogna sostenere nuovamente l’esame per rientrarne in possesso.

Abbiamo visto che, oltre all’azzeramento dei punti, la patente può essere sottoposta a revisione anche per aver commesso gravi infrazioni.

Il T.A.R. della Toscana, con il pronunciamento N°681 del 12 aprile 2017, rimescola le carte e conferma che per essere sottoposti alla procedura di revisione della patente ( oltre alle gravi infrazioni ) basta commettere un banale incidente, anche senza feriti e senza che vi siano infrazioni contestate a carico dell’automobilista.

Nel caso in oggetto ( del pronunciamento ) il pedone era sceso improvvisamente dal marciapiede ( veniva investito e non riportava ferite ) e i Carabinieri, chiamati dallo stesso automobilista per verificare l’accaduto, non contestavano a quest’ultimo alcuna infrazione.

Questo pronunciamento farà sicuramente discutere: essere sottoposto a revisione della patente senza vedersi contestata nessuna infrazione.

Su quale principio si fonda questa sentenza? Presto detto.

Il collegio di Firenze, confermando recenti orientamenti analoghi del T.A.R. Venezia III (9 gennaio 2017 n. 9) e del T.A.R. Piemonte II (15 novembre 2016 n. 1411), ha chiarito: ”i provvedimenti di revisione della patente di guida non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore”

Quindi il tutto si fonda sul ” ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore “.

La motivazione di questo pronunciamento sembra, ai più, abbastanza debole.

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