Strisce blu: Cassazione multe valide anche senza parcheggi gratuiti nelle vicinanze

Data
08 marzo 2016
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Strisce blu Cassazione multe valide anche senza parcheggi gratuiti nelle vicinanze

Un (tenace) automobilista di Trento viene sconfitto dal Comune. Dopo aver preso una multa per mancato pagamento della sosta sulle strisce blu, si oppone al giudice di pace, motivando il ricorso col fatto che nelle vicinanze dell’area soggetta a ticket non ci sono parcheggi gratuiti, benché sia fuori dal centro storico.

La Corte di cassazione, sull’argomento, ha recentemente precisato alcuni dei limiti entro i quali l’amministrazione comunale, al verificarsi di determinate condizioni, può quindi derogare al predetto obbligo.

I giudici di legittimità con la sentenza numero 4130/2016, hanno rigettato il ricorso presentato da un automobilista avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Trento aveva a sua volta rigettato gli appelli dallo stesso proposti avverso le sentenze del Giudice di pace che avevano ritenuto legittimi i verbali di contestazione per soste effettuate in aree di parcheggio a pagamento senza esposizione della quietanza.

L’articolo 7, comma 8, del codice della strada prevede che: il Comune che assume l’esercizio diretto di un parcheggio con custodia, lo dà in concessione o prevede che vengano installati dispositivi di controllo, è tenuto anche a riservare un’area di parcheggio adeguata che, a seconda dei casi, rimanga senza custodia o senza dispositivi di controllo.

Strisce blu Cassazione multe valide anche senza parcheggi gratuiti nelle vicinanze (2)

La norma prosegue precisando che tale obbligo non sussiste per le aree pedonali o a traffico limitato o per altre zone di rilevanza urbanistica particolare, che siano adeguatamente individuate e delimitate, nelle quali sussistano esigenze e condizioni di traffico particolari.

L’automobilista ha tentato di fare leva proprio sulla circostanza che nella zona in cui erano state elevate le contravvenzioni mancavano stalli liberi riservati alla sosta senza limitazioni (strisce bianche).

Tuttavia, l’uomo non ha tenuto conto del fatto che la predetta zona era un’area di seconda corona centrale che, in funzione della distanza di soli 500/600 metri dal centro storico, manteneva le caratteristiche di area centrale ed era interessata da una consistente domanda di sosta.

Si tratta, insomma, di un chiaro esempio in cui sono integrate le condizioni di traffico idonee a giustificare la deroga al principio generale di cui al comma 8 dell’articolo 7 del codice della strada.

L’automobilista, insomma, deve pagare. Non solo le multe ma anche le spese di giudizio!

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